PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione illecita o indebita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Senato della Repubblica, la Commissione elegge il proprio presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

      1. La Commissione:

          a) nel rispetto delle relative competenze, procede a una verifica dell'applicazione della legislazione vigente al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito

 

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della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni;

          b) nel rispetto delle relative competenze, valuta la complessiva efficienza e correttezza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni, per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;

          c) valuta se sia opportuno promuovere modifiche legislative al fine di prevenire e meglio reprimere il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle intercettazioni non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria, in violazione dell'articolo 684 del codice penale;

          d) verifica in quali casi e sulla base di quali convenzioni l'effettuazione delle intercettazioni sia affidata a strutture private e l'uso che tali strutture ne fanno;

          e) accerta se e quanto sia diffusa la pratica di riportare in provvedimenti giudiziari il testo di intercettazioni di persone non sottoposte a procedimenti giudiziari;

          f) verifica se e quanto sia diffusa la pratica di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole così conoscibili;

          g) accerta gli oneri complessivamente sostenuti per l'attività di intercettazione a partire dal 1995;

          h) accerta se si siano verificate omissioni e cancellazioni di trascrizioni di intercettazioni contenenti notizie di reati poi non perseguiti;

          i) accerta la reale efficacia dello strumento delle intercettazioni nei procedimenti penali, in particolare in relazione al

 

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numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.
      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti da segreto.
      4. Ferme restando le competenza dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      5. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

Art. 5.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento

 

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di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei tre quinti dei componenti prima dell'inizio dei lavori.
      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di un anno dal suo insediamento. Entro il mese successivo la Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.